L’obiettivo dello Studio è quello di rispondere alle esigenze legali della persona come singolo o come imprenditore, nelle proprie relazioni familiari oppure nell'organizzazione, gestione e destinazione del proprio patrimonio, sempre assumendo un ruolo nuovo per il Cliente: soluzione, ma, soprattutto, prevenzione dei problemi.
Al Cliente si garantisce il massimo impegno per le prestazioni stragiudiziali di consulenza e di assistenza, ovvero per la difesa in giudizio, quando, per assenza di soluzioni alternative, il contenzioso non è più evitabile.
Nata a Saluzzo (CN) nel 1968, laureata in diritto civile, con lode, presso l’Università degli Studi di Torino.
Iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Cuneo, è abilitata al patrocinio nanti la Corte di Cassazione.
L’attività professionale viene svolta prestando assistenza e consulenza sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, con particolare attenzione alla compliance aziendale ed alla redazione del modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001.
L’obiettivo dello Studio è quello di rispondere alle esigenze legali della persona come singolo o come imprenditore, nelle proprie relazioni familiari, oppure nell'organizzazione, gestione e destinazione del proprio patrimonio, con un fine specifico: soluzione, ma, soprattutto, prevenzione dei problemi.
Al Cliente si garantisce il massimo impegno per le prestazioni stragiudiziali di consulenza e di assistenza, ovvero per la difesa in giudizio, quando, per assenza di soluzioni alternative, il contenzioso non è più evitabile.
Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D. Lgs. n. 231/2001) è stata introdotta la disciplina della “responsabilità amministrativa dell’Ente”, applicata ai soggetti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Nello specifico, gli enti possono essere ritenuti per alcuni reati generalmente dolosi, talvolta colposi commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da esponenti dei vertici aziendali (c.d. soggetti “in posizione apicale”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (c.d. “sottoposti”).
Ha dunque, trovato spazio nel nostro ordinamento la responsabilità “penale” delle Imprese a cui, in caso di commissione di determinati reati (c.d reati presupposto), può essere applicata una sanzione pecuniaria di incisivo importo (da un minimo di euro 10.329,00 – nelle ipotesi attenuate previste dall’art. 12 – ad un massimo di euro 1.549.000,00) a cui, in alcuni casi, si aggiungono le sanzioni interdittive (interdizione all’esercizio di un’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all’esercizio dell’attività; interdizione a contrarre con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti o il divieto di pubblicizzare beni o servizi). Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle Società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci.
Il D. Lgs. n. 231/2001, tuttavia, attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. Ed invero, in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, l’Ente non risponde se prova che:
Nel caso, invece, di reato commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza è tenuta (art. 7 del D. Lgs. n. 231/2001).
L’adozione del Modello Organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001 costituisce, inoltre, un fattore premiante per le Imprese che concorrono a ottenere un più elevato rating di legalità.
L’utilità di richiedere e ottenere un rating di legalità elevato è di particolare importanza per:
Trattasi dei reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, in ordine ai quali si osserva come la protezione dell’integrità psicofisica dei dipendenti, anche dai “rischi biologici” cui sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative, rappresenta un obbligo specifico per il datore di lavoro in forza della previsione generale dell’art. 2087 cod. civ. e delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 (cd. “T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) la cui violazione, a determinate condizioni, potrebbe esporre le società alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli Enti.
Ed invero, laddove le misure di prevenzione attuate non fossero idonee ad evitare la propagazione del Coronavirus tra i dipendenti, la malattia (rectius: infortunio come previsto dall’art. 42 del Decreto “Cura Italia”) o – nei casi più gravi – il decesso dei lavoratori contagiati, possono integrare i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente responsabilità del datore di lavoro ove sussistesse un nesso causale tra la violazione di tali norme e il contagio.
Non di meno, se da tali eventi possa poi inferirsi un interesse o un vantaggio per la società (ad esempio, nel mantenimento della regolare prosecuzione della produzione in assenza di un’adeguata valutazione dei rischi e dell’adozione delle necessarie precauzioni, o nel risparmio dei costi per il mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva), l’Ente potrebbe subire una contestazione ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 – “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
Il rischio per quest’ultimo appare tutt’altro che trascurabile poiché, al di là del danno reputazionale per l’Azienda, la suddetta disposizione contempla sanzioni amministrative pecuniarie di rilevante importo, oltre a sanzioni di tipo interdittivo (dal divieto di pubblicizzare beni o servizi fino all’interdizione dall’esercizio dell’attività), applicabili anche in via cautelare nel corso del procedimento penale.
L’avv. Binello assiste e coadiuva fattivamente gli Enti nella predisposizione del Modello Organizzativo e di tutte le connesse procedure aziendali necessarie, ai sensi di legge, per escludere la responsabilità amministrativa dell’Ente e/o per consentire a questo l’ottenimento del rating di legalità; inoltre, è disponibile ad assumere l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza, il cui compito è quello di vigilare sulla corretta applicazione dei protocolli previsti dal Modello Organizzativo.
([1]) Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro