L’ampiamente discussa questione circa l’ammissibilità o non della costituzione di parte civile nel procedimento penale contro l’ente “imputato” pareva definitivamente risolta in senso negativo con le pronunce della Suprema Corte (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 22512) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (12 luglio 2012 n. C-79/113).
Per contro, detto quesito trova oggi, nella recentissima ordinanza 29.01.2021 del Tribunale di Lecce, un nuovo ed argomentato sostegno.
Il citato Tribunale, ha infatti, ritenuto “di aderire all’indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente, nell’ambito del processo penale instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente da reato”.
A tale conclusione il Giudice Monocratico giunge in forza di plurime ragioni, superando, anzitutto, l’obiezione per cui la mancata previsione della costituzione di parte civile nel D. Lgs. 231/2001 rappresenti una “precisa scelta legislativa”, ritenendo tale asserzione “non decisiva”: il Tribunale osserva, infatti, che “il rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 231/2001 consente l’estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l’estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato, sempre in quanto compatibile”.
Il problema è, quindi, ancora dibattuto, potendosi trovare, pur dopo gli interventi citati in apertura, giurisprudenza di merito che ora consente e ora nega detta possibilità (in detto secondo senso si veda: GUP Milano, Ordinanza, dep. 2 febbraio 2021).
In questo scenario di incertezza, l’argomento dirimente può essere rappresentato dalla estrema e concreta difficoltà di determinare i danni per il cui ristoro va ad ammettersi la costituzione di parte civile.
Si ritiene, infatti, che tale danno non possa coincidere con quello cagionato dal reato commesso dalla persona fisica, vero che, di detto, l’Ente potrà essere chiamato a rispondere come responsabile civile ex art. 2049 cod. civ..
Ammettendo la costituzione di parte civile conto l’Ente il rischio che si corre, dunque, è di determinare una duplicazione del risarcimento: fatto questo che, oltre all’obiettivo ed ingiusto aggravio per l’Ente, si pone in aperta violazione del principio per cui nessuno può lucrare due volte per lo stesso fatto.
Nell’attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore da parte del Legislatore (con una modifica del D. Lgs. 231/2001) o della Corte di Cassazione, emerge nuovamente l’importanza per l’imprenditore di attenzionare le aree a rischio reati ex D. Lgs. 231/2001, onde scongiurare procedimenti penali nell’ambito dei quali il problema qui discusso potrebbe essere risolto anche nel senso di ammettere la costituzione di parte civile della persona offesa avverso l’Ente.
Saluzzo, 2 aprile 2021
Avv. Monica Binello
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