WHISTLEBLOWING: TRA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA E LA COMPLIANCE 231

 

 

Il whistleblowing, per definizione, è la segnalazione compiuta da un dipendente ad una serie di soggetti (Autorità Giudiziaria, Corte  dei  conti, Autorità Nazionale Anticorruzione, Responsabile anticorruzione all’interno del proprio Ente/Azienda), avente ad oggetto l’esistenza di pericoli sul posto di lavoro che possono comportare o tradursi in irregolarità e/o in illeciti di natura penale (frodi all’interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione, ecc.).

La nozione risale alla L. 90/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), che, introducendo l’art. 54-bis nel D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche), ha previsto la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Con la successiva L. 179/2017, l’art. 54-bis è stato nuovamente modificato, stabilendo che le disposizioni dettate valgano non solo per tutte le amministrazioni pubbliche (inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico), ma anche per le imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, allargando al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 adottato dall’Ente, di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Ad oggi, la norma tutela i lavoratori che attuano segnalazioni di reati o anomalie riscontrate durante un rapporto di lavoro pubblico o privato (con misure quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno); difende il segnalante (c.d. whistleblower) da atti di discriminazione o ritorsioni come sanzioni, licenziamenti o trasferimenti non giustificati (con sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori) e, non da ultimo, difende chi ha subito segnalazioni poi dimostratesi infondate.

L’applicazione del whistleblowing al settore privato ha reso necessaria una modifica della disciplina della Responsabilità Amministrativa degli Enti, nel senso di introdurre nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del novellato art.  6 del D. Lgs. 231/2001 e dei suoi tre nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater) l’obbligo di previsione di uno o più canali che consentano di veicolare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello adottato dall’Ente, di cui i segnalanti – soggetti in posizione apicale o sottoposti all’altrui direzione – siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il sistema whistleblowing, dunque, viene considerato un formidabile strumento di prevenzione di illeciti commessi all’interno dell’Ente, la cui istituzione è raccomandata a tutela dell’integrità dell’Ente stesso.

In detto panorama, il 26 novembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/1937, entrata in vigore il 16.12.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni, con l’obiettivo di garantire uno standard europeo per la protezione del whistleblowing.

Entro il 17.12.2021, tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea hanno l’obbligo di recepire la direttiva nella propria legislazione nazionale, prevedendo l’istituzione di canali e procedure per la segnalazione degli illeciti.

Diversi gli aspetti di rilievo della direttiva.

Tra i principali:

  • l’obbligo di istituire canali di segnalazione interni progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, nonché di eventuali terzi citati nella segnalazione (con evidenti riflessi sul GDPR);
  • i canali di segnalazione potranno essere gestiti da un servizio esterno, purché offra adeguate garanzie di indipendenza, riservatezza, protezione dei dati e segretezza;
  • entro sette giorni il segnalante deve ricevere un avviso circa il ricevimento della segnalazione stessa e le procedure devono prevedere un termine ragionevole (non superiore a tre mesi) per dare un riscontro alla segnalazione;
  • gli obblighi riguarderanno, oltre ai soggetti giuridici del settore pubblico (compresi i comuni con più di 50 dipendenti o con più di 10.000 abitanti), anche i soggetti privati con più di 50 dipendenti ed i soggetti privati con meno di 50 dipendenti se operanti nel mercato dei servizi finanziari e bancari;
  • l’applicazione del sistema whistleblowing per tali Enti prescinde dall’adozione del Modello 231;
  • si prevede che la segnalazione possa pervenire non solo dal dipendente pubblico o privato (se rientrante nelle categorie sopra indicate), ma, altresì, da un ampio ventaglio di soggetti, fra cui i lavoratori interinali, consulenti esterni, fornitori, stagisti e volontari;
  • è necessario conservare la documentazione relativa a tutte le segnalazioni, nonché assicurare che ogni segnalazione sia consultabile e che le informazioni ricevute possano, se del caso, essere utilizzate come elementi di prova;
  • è vietata qualsiasi forma di ritorsione, comprese le minacce e i tentativi di ritorsione quale, per esempio, il licenziamento, l’imposizione di misure disciplinari, l’inserimento in liste nere, l’annullamento di licenze o permessi, i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

All’esito, residua il forte dubbio circa la posizione dei soggetti che, all’interno o all’esterno dell’Ente, riceveranno dal whistleblower segnalazioni di fatti di reato. Saranno tenuti (pena, in difetto, la loro responsabilità penale) a trasmettere dette segnalazioni all’Autorità Giudiziaria?

La risposta si avrà solo (forse) con la normativa di recepimento della direttiva da parte del legislatore italiano.

Saluzzo, 8 aprile 2021

Avv. Monica Binello

(riproduzione riservata)

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